Amministratori condominiali
La figura dell’Amministratore Condominiale è prevista dal Codice Civile all’art. 1129. Questa figura deve avere le competenze necessarie per compiere gli atti conservativi inerenti ai beni e alle parti comuni dell’edificio come gli esempi indicati nell’art. 1117 del codice civile quali le fondazioni, muri portanti, colonne, pilastri, architravi, parti strutturali in cemento armato e tetto. L’amministratore deve avere le capacità tecniche per affrontare le discussioni con gli altri professionisti in merito ai progetti di ristrutturazione e agli interventi ordinari e straordinari da effettuarsi nel fabbricato compresi i progetti esecutivi implementati dalle imprese, come manutenzione e ricostruzione delle scale, manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte, dei solai e lastrici solari. Un’altra competenza riguardagli i lavori da eseguirsi su tutti gli impianti e i beni elencati come esempi al punto 3 dell’art. 1117 del codice civile quali:
- impianto di centrale termica condominiale per la produzione e distribuzione dell’acqua calda da riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria;
- caldaie a condensazione oppure coogeneratori per la contemporanea produzione di energia elettrica;
- impianto di contabilizzazione del calore;
- impianto di sicurezza antincendio;
- impianto di raffrescamento;
- impianto del teleriscaldamento;
- impianto di sollevamento;
- impianto idraulico generale;
- impianto di autoclave; impianto delle pompe sommerse e gruppo di continuità;
- impianto dei pannelli solari condominiali per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
- impianto fotovoltaico condominiale per la produzione dell’energia elettrica;
- impianto elettrico; impianto televisivo del digitale terrestre e satellitare;
- impianto citofonico e di videosorveglianza; impianto di messa a terra;
- impianto automatico;
- impianto d’irrigazione dei giardini;
- impianto di esercizio della piscina condominiale.